CGS IMPIANTI di Cassetti Gianfranco

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``55% 2012
Le detrazioni fiscali del 55% per l’anno 2012 Cosa sono le detrazioni del 55%? Rappresentano un’iniziativa per promuovere gli interventi di riqualif...
SCONTO FISCALE
LO SCONTO FISCALE DEL 55% CONTINUA PER TUTTO IL 2010!!! CONTATTATECI PER PREVENTIVI GRATUITI PER SOSTITUZIONI CALDAIE, CENTRALI TERMICHE E INSTALLA...
SCONTO FISCALE 55%
PER TUTTO IL 2008 I NOSTRI CLIENTI HANNO POTUTO USUFRUIRE DELLO SCONTO FISCALE DEL 55%, CON L'INSTALLAZIONI DI PRODOTTI ALLINEATI ALLA NORMATIVA, NELL...
02/03/2012 09:52
``55% 2012
Le detrazioni fiscali del 55% per l’anno 2012
Cosa sono le detrazioni del 55%?
Rappresentano un’iniziativa per promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è proposto come detrazione fiscale sull’IRPEF suddivisa in quote annuali per un totale pari al 55% delle spese sostenute. Questo strumento è stato introdotto nel 2007 e ad oggi è in vigore fino al 31/12/2012. E’ stata infatti inserita all’ultimo nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l'attuale apparato normativo.
Cosa e’ cambiato per il 2012?
L’unica differenza è l’introduzione, a partire dal 2012, della possibilità di detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell'ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007. I requisiti tecnici per accedervi sono quelli indicati all'art.9 comma 2-bis del D.M. 19/2/2007 e s.m.i. ("decreto edifici"), ossia principalmente coefficiente di prestazione (COP) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto e riferiti all’anno 2010; inoltre, il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.
Quali sono gli edifici ammessi?
La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d’uso. La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell’ICI.
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07:
• devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;
(Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare ?15kW.)
• devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare.
Quali sono le regole per accedere alla detrazione?
Il soggetto richiedente (persona fisica, ente non titolare di reddito d’impresa o soggetto titolare di reddito d’impresa che partecipa alle spese) deve:
1. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni.
2. inviare all’ENEA copia dell’Allegato A (attestato di qualificazione energetica o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari e dal 15/8/09 anche per la sostituzione di caldaie come dal comma 347 della Finanziaria 2007)
3. inviare all’ENEA la scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F)
4. conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la causale)
5. inviare, solo se la durata dell’intervento si estende su più periodi di imposta, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo
La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito dell’ENEA (conservando ricevuta informatica).
Cosa si intende per tecnico abilitato?
Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato:
• - un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale;
• - un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale.
Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione vale anche per: dott. agronomi, dott. forestali e periti agrari iscritti al proprio collegio professionale.
Cosa è l’attestato di qualificazione (Allegato A)?
È il documento prodotto successivamente all’esecuzione degli interventi, da redigere secondo le procedure approvate dalle Regioni o dalle Province autonome o in assenza delle quali seguendo lo schema riportato nell’Allegato A del DM del 19/02/07.
Quando devo compilare la scheda informativa (Allegato E o Allegato F)?
La scheda informativa va sempre compilata o sul modello dell’Allegato E del DM del 19/02/07 o, secondo l’Allegato F del DM del 07/04/08 in caso di sola sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari per ACS.
A cosa serve e quando devo inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
La comunicazione serve per consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Quali sono gli interventi che possono accedere alle detrazioni?
Le tipologie ammesse sono quattro:
1. Interventi che concorrono a ridurre il fabbisogno energetico globale dell’ immobile fino a raggiungere il limite di EPi riportato nel DM 11 marzo 2008 ( allegato C), fino ad una detrazione massima di 100.000 euro;
2. Interventi su singole strutture, sia opache che finestrate, che permettono di ridurne la trasmittanza fino al limite massimo previsto nel DM 26 gennaio 2010 ( allegato C),fino ad una detrazione massima di 60.000 euro;
3. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, fino ad una detrazione massima di 60.000 euro;
4. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte dei nuovi impianti (rete e generatore) con caratteristiche previste dal DM 8 agosto 2009, fino ad una detrazione massima di 30.000 euro.

 
01/02/2010 14:53
SCONTO FISCALE
LO SCONTO FISCALE DEL 55% CONTINUA PER TUTTO IL 2010!!!

CONTATTATECI PER PREVENTIVI GRATUITI PER SOSTITUZIONI CALDAIE, CENTRALI TERMICHE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER ACQUA CALDA E INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO O FOTOVOLTAICI.
 
11/12/2008 12:50
SCONTO FISCALE 55%
PER TUTTO IL 2008 I NOSTRI CLIENTI HANNO POTUTO USUFRUIRE DELLO SCONTO FISCALE DEL 55%, CON L'INSTALLAZIONI DI PRODOTTI ALLINEATI ALLA NORMATIVA, NELLA SPERANZA CHE ILCONTRIBUTO NON VENGA SOSPESO PER IL PROSSIMO ANNO, SOTTOLINEAMO LA NOSTRA DISPONIBILITA' PER CHIARIMENTI IN MERITO ALL'OTTENIMENTO DELLO SCONTO METTENDO A VOSTRA DISPOSIZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECCESSARIA.
 
17/11/2008 18:39
``novita' sconto fiscale 55%
17/12/2008 17:14
Detrazione 55%: le novità


Fino ad ora la legge consentiva a chiunque avesse i necessari requisiti e dimostrasse di aver eseguito i lavori in regola e aver provveduto ai pagamenti in maniera corretta di ottenere tali benefici fiscali. Cosa che ha permesso a molti cittadini italiani di poter realizzare lavori da cui hanno tratto vantaggi economici per il maggior risparmio energetico ottenuto, a fronte di spese notevoli sostenute, rese però più sopportabili dalla prospettiva di avere uno sconto sulle tasse.

La novità introdotta dal Decreto Legge 185/2008, all’art. 29 comma 7, consiste nell’introduzione di un tetto di spesa per coprire tali agevolazioni, stabilito in 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010.
Pertanto, a questo punto, non basterà più inviare semplicemente all’Enea la documentazione per accedere agli incentivi, ma bisognerà preventivamente presentare istanza all’Agenzia delle Entrate e attenderne l’assenso.

Nella pratica, dopo aver effettuato le spese, il contribuente dovrà inviare domanda per via telematica al sito dell’Agenzia delle Entrate. Se entro 30 giorni dall’invio non si riceverà assenso alla richiesta, essa si dovrà intendere respinta per il meccanismo del silenzio-rifiuto.

Come dovrà essere compilata questa istanza lo sapremo solo tra qualche giorno, visto che l’Agenzia pubblicherà sul sito lo specifico modulo da compilare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Esso conterrà tutti i dati finanziari, compreso il numero di rate in cui ripartire le detrazioni, necessari all’erario per verificare il tetto di spesa stabilito.

Per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007 la domanda dovrà essere inviata tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2009.
Per i due periodi d’imposta successivi, andrà inviata tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Il decreto stabilisce anche che i contribuenti che ricevessero provvedimento di diniego potranno comunque beneficiare di una detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute solo fino all’ammontare della somma di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Si tratta della stessa aliquota applicata per i lavori di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, ma adottata in questo caso per interventi di riqualificazione energetica e con modalità differenti..
 

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